domenica 3 aprile 2011

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica

L’iscrizione all’elenco dei certificatori vale come pre-accreditamento

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica
01/04/2011 - È stato pubblicato qualche giorno fa sul Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia, ilDecreto dirigenziale del 3 marzo 2011 in materia di certificazione energetica degli edifici.


Il provvedimento richiama l'articolo 9 del el Piano Casa (Lr 6/2010) dedicato al rendimento energetico degli edifici, e prevede che l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia redatto secondo il Dlgs 192/2005 e s.m.i., e le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica” di cui alDM 26 giugno 2009.
 
Anche per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per gli elementi essenziali del sistema di certificazione, occorre far riferimento al Dlgs 192/2005 e alle “Linee guida nazionali”. In caso di compravendita o di locazione di un edificio, l’ACE deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto.
 
In attesa dell’emanazione del decreto che dovrà individuare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici, previsto all’art. 4 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto), la norma siciliana rimanda all’allegato III del Dlgs 115/2008. Nulla di diverso, quindi, rispetto alla regola vigente a livello nazionale. Presso la Regione sarà istituito un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’ACE che - fino all’emanazione del suddetto decreto nazionale - costituisce una procedura di pre-accreditamento dei certificatori.


Gli attestati di certificazione energetica saranno raccolti nel catasto energetico degli edifici, gestito dal dipartimento regionale dell’energia.
 
I proprietari degli edifici fino a 1000 mq, che siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, possono sostituire l’ACE da allegare agli atti di compravendita o locazione con un’autodichiarazione in cui si affermi che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. L’autodichiarazione va redatta secondo il punto 9 dell’allegato A delle “Linee guida nazionali”.
 
La Regionesiciliana realizzerà un sistema informativoper la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato, che comprenderà l’elenco dei certificatori e i dati relativi agli ACE e alle autodichiarazioni.
 
Sugli immobili dotati di ACE sarà affissa una targa energetica che ne identifichi la classe energetica. La targa deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).
 
L’ACE ha validità di dieci anni dal rilascio da parte del certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio.


venerdì 25 marzo 2011

Rogiti con certificato energetico. Non c'è spazio per le deroghe: senza attestato compravendita nulla


Rogiti con certificato energetico. Non c'è spazio per le deroghe: senza attestato compravendita nulla (Fotogramma)
La certificazione energetica degli edifici potrebbe avere tra breve un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia. Nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell'uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), si dispone (all'articolo 11) una modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l'obbligo di "dotare" gli edifici oggetto di compravendita dell'attestato di certificazione energetica (Ace). Tralasciando il caso degli immobili nuovi (che debbono inderogabilmente avere l'Ace), la normativa statale attualmente vigente impone che, se viene trasferita una unità immobiliare non nuova, essa deve essere "dotata" del certificato energetico. Nel testo originario del decreto legislativo 192 la presenza dell'Ace (allora si chiamava Aqe) era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il decreto legge 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità venne soppressa e l'obbligo di "dotazione" è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri termini, i contraenti possono accordarsi che sia l'acquirente a farsi carico dell'obbligo di dotare di Ace l'immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell'obbligo di dotazione tra un soggetto e l'altro provoca che l'immobile resta in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come ad esempio la Lombardia e l'Emilia Romagna, abbiano previsto discipline più stringenti di quella statale.Su questo panorama normativo si innesta ora dunque la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, secondo cui:
- nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l'acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»;
- nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l'unità immobiliare è già di per sé dotata dell'Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita);
- a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Ora, focalizzando il discorso sui contratti di compravendita, se l'acquirente deve dichiarare «di aver ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica», non sembra possibile, a prima vista, perseverare nell'opinione per la quale l'obbligo di dotare gli edifici dell'Ace continua a essere disposizione derogabile dai contraenti. Infatti, se fino a oggi si è potuto sostenere che l'obbligo di dotare con l'Ace l'edificio compravenduto era disposizione scritta solo nell'interesse dell'acquirente (per la completezza della sua informazione) e quindi da questi rinunciabile, appare plausibile ritenere che la nuova norma sia invece scritta in nome dell'interesse generale della salvaguardia dell'ambiente e quindi di un interesse indisponibile dai contraenti.
In altri termini, al cospetto di una normativa che aggiunge al vecchio obbligo di dotare di Ace un fabbricato il nuovo obbligo per l'acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, non sembra possibile derivare la possibilità per l'acquirente di comprare in mancanza di Ace.

Resta poi il tema di capire cosa succeda nel caso in cui il rogito non comprenda la prescritta clausola di cui si è fin qui parlato oppure contenga una clausola di rinuncia da parte dell'acquirente ad avere l'Ace. La soluzione non è facile, anche in ragione del fatto che la norma non prevede che l'inserzione della clausola in questione sia prescritta «a pena di nullità». Resta il fatto però che se si tratta, come pare, di norma imperativa, non sembra esserci spazio per trarre conclusioni diverse dalla nullità; anche perché, se si ipotizza l'inesistenza di sanzioni per il caso di violazione della norma che prescrive la clausola in questione, significa depotenziarla in misura tale da doverla considerare in pratica come non scritta.

giovedì 3 febbraio 2011

Certificazione energetica dei condomini


La valutazione della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica degli edifici collettivi , quali ad esempio gli edifici condominiali, dotati impianto termico centralizzato, distingue tra edificio con o senza il sistema di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” nell’Allegato A, al punto 7.5, individua i criteri di calcolo in caso di impianti centralizzati con o senza contabilizzazione. 



Per chiarire cosa intenda il legislatore e quali siano le opzioni da adottare ai fini del calcolo termotecnico e della certificazione energetica, in primo luogo occorre distinguere tra:
• la valutazione della prestazione energetica e del fabbisogno di energia primaria (in kWh/anno) che tiene conto delle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’intero edificio o dell’unità immobiliare, e dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento
• l’espressione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2anno)
• l’attribuzione di tale valore nella redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Nel primo caso si deve far riferimento a quanto prevedono le procedure di calcolo delle UNITS 11300 parte 1 e 2, mentre a fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per una singola unità immobiliare, oppure per l’intero edificio, si deve fare riferimento alla presenza o meno del sistema di contabilizzazione.

Impianti autonomi, impianti centralizzati con o senza contabilizzazione del calore
La procedura di calcolo della prestazione energetica prevede il calcolo del fabbisogno di energia termica utile secondo la UNITS 11300 parte 1, e l’applicazione dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento (emissione, regolazione, distribuzione e generazione) per determinare l’energia primaria.
Nel caso di edifici collettivi dove le singole unità immobiliari sono dotate, ciascuna, di un impianto autonomo (molto comune negli edifici costruiti dopo l’approvazione della Legge 10/1991) il calcolo del fabbisogno di energia termica utile tiene conto esclusivamente della caratteristiche geometriche della singola unità immobiliari.

Il calcolo dipende dal numero e dalle caratteristiche delle chiusure opache a contatto con l’esterno o verso ambienti non climatizzati, nonché del loro orientamento. Ne consegue che, a seconda del posizionamento dell’unità immobiliare rispetto al resto del condominio (unità al piano terra, a contatto con la copertura o nei piani intermedi), a parità di caratteristiche termofisiche (trasmittanza) degli elementi di chiusura, il fabbisogno di energia termica utile è diverso tra una unità immobiliare e l’altra.

Al fabbisogno di energia termica utile si sommano le dispersioni del sottosistema di emissione, di regolazione, di distribuzione e di generazione, in relazione alle caratteristiche dell’impianto autonomo e del generatore di calore
. Ne consegue che il valore dell’energia primaria, e quindi dell’indice EPi, varia tra una unità immobiliare e l’altra anche in relazione alle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento ed alla presenza (o meno) di generatori con produzione combinata di acqua calda sanitaria.
Nel caso di certificazioni energetiche può accadere che nello stesso condominio, gli appartamenti ricadano in Classi Energetiche diverse.Nel caso di edifici collettivi dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la legislazione distingue due casistiche: con o senza sistema di contabilizzazione.

Tale distinzione è presente nella norma UNITS 11300 parte 2 per il calcolo dell’energia primaria, dato che il calcolo dell’energia primaria tiene conto:
• delle caratteristiche geometriche e termo fisiche dell’intero edificio
• dei rendimenti dei sottosistemi di emissione e regolazione delle singole unità immobiliari
• del rendimento di distribuzione e di generazione per l’intero edificio.

Per quale ragione è necessario distinguere tra impianti centralizzati con e senza sistema di contabilizzazione? 
La presenza dei sistemi di contabilizzazione, e relativi ripartitori o contacalorie, consente di attribuire a ciascuna unità immobiliare, lo specifico consumo di energia in relazione all’uso dell’edificio, all’esposizione ed alle caratteristiche geometriche e termo fisiche. Quando non è presente il sistema di contabilizzazione per singola unità immobiliare, i consumi energetici dell’edificio vengono ripartiti tra le singole unità immobiliari, in base ad altri criteri (non termotecnici) quali:

• millesimi di proprietà
• millesimi di riscaldamento
• consumi storici o altri criteri di tipo giuridico e non tecnico.

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotto dalla Direttiva 2002/91/CE e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali, al fine di informare ed orientare i detentori,proprietari o acquirenti degli immobili, sulla prestazione energetica e quindi sui possibili costi energetici dell’edificio, durante il suo utilizzo.
La relazione tra “classe energetica” e “costo energetico” è richiamata anche nella nuova Direttiva 2010/31/UE, che sostituisce la Direttiva 2002/91/CE, ed è da recepirsi entro il 2012.Nel caso di un edificio collettivo esistente senza impianto di contabilizzazione del calore i costi energetici, non dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliari, e quindi la valutazione e la classificazione energetica deve riferirsi all’intero edificio.
Viceversa nel caso di un edificio collettivo con impianto di contabilizzazione del calore è possibile conoscere la prestazione energetica della singola unità immobiliare, in base alla quale si dovrà attribuire la prestazione e la classe energetica ed i relativi costi.
Queste le ragioni per le quali è obbligatorio distinguere il calcolo e la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica a seconda della presenza o meno del sistema di contabilizzazione.

La procedura di calcolo della prestazione energetica 


Come si è detto la norma UNITS 11300 Parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” non prevede una specifica procedura di calcolo nel caso di impianti centralizzati con contabilizzazione.
La procedura di calcolo consente di determinare, a partire dal fabbisogno di energia termica utile calcolato con la UNITS 11300 parte 1, le perdite di energia dell’impianto in base al rendimento di ciascun sottosistema. I rendimenti del sottosistema di emissione e del sistema di regolazione sono riferiti ad ogni singola zona termica, che nel caso di edifici collettivi, in genere, è la singola unità immobiliare o porzioni di essa.
Il fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr), che coincide con l’energia di output del sottosistema di distribuzione (Qd,out), è dato dalla somma del fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento (Qh,nd), delle perdite del sottosistema di emissione (Ql,e) e di regolazione (Ql,rg), calcolato per ogni singola zona termica al netto dell’energia termica recuperata dall’energia elettrica del sottosistema di emissione. Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile effettiva è dato dalla formula [1]


Qhr = Qh,nd + Ql,e + Ql,rg – Qaux,e,lrh [kWh]

Nel caso di impianti autonomi i rendimenti del sottosistema di distribuzione e di generazione sono attribuiti alla singola unità immobiliare. Il calcolo dell’energia primaria è quindi dato dalla formula [2].

Qp = (Qhr + Ql,d + Ql,gn) ⋅ fp,i+ + Qaux,e ⋅ fp,el [kWh]

dove
Ql,d sono le perdite di energia del sottosistema di distribuzione
Ql,p sono le perdite di energia del sottosistema di generazione
Qh,aux,e sono i fabbisogni di energia elettrica
fp,i è il fattore di conversione del combustibile, pari a 1 nel caso di gas metano

fp,el è il fattore di conversione dell’energia elettrica, pari a 1/0,46 secondo la Delibera AEEG EEN 003/08

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’unità immobiliare è quindi dato dala formula [3].

EPi,UI = Qp,UI/SUUI [kWh/m2anno]


dove SU è la superficie utile dell’unità immobiliare espressa in m2.
Nel caso di impianti centralizzati, con o senza contabilizzazione del calore, il calcolo del fabbisogno di energia primaria totale è dato dalla sommatoria del fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr) per ogni unità immobiliare, al quale si applicano le perdite di calore del sottosistema di distribuzione e generazione relativo all’intero edificio, come da formula [4].

Qp,ED = (ΣUI,j Qhr,UI,i + Ql,gn,ED) ⋅⋅ fp,i+ Qaux,e,ED ⋅ fp,el [kWh]

dove con il pedice j si indicano i valori delle singole unità immobiliari j.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’intero edificio è quindi dato dalla formula [5]:

EPi,ED = Qp,EDUI,jSUUI,j [kWh/m2anno]

dove la superficie utile è data dalla sommatoria delle superficie utili di tutte le unità immobiliare espressa in m2. L’indice calcolato con la formula [5] è riferito all’intero edificio e non consente di distinguere il fabbisogno tra le singole unità immobiliari. Al valore calcolato con la formula [3] e con la formula [5] occorre aggiungere il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), in particolare nel caso di produzione combinata o in centrale termica.

Fonte

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