12/06/2009 - Dopo oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
LA NORMATIVA REGIONALE In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto). Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.
Provincia di Bolzano - Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia. Leggi tutto
Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010 (leggi tutto), ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (leggi tutto) e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ambito di applicazione e sull’accreditamento dei certificatori (leggi tutto), aprendo ai certificatori di altre Regioni (leggi tutto).
Regione Piemonte – Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione (leggi tutto), integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici (leggi tutto).
Regione Liguria – Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia (leggi tutto); successivamente è stato definito un sistema di certificazione (leggi tutto) e recentemente tutta la normativa è stata riordinata (leggi tutto).
Regione Emilia Romagna – Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia (leggi tutto), sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008 (leggi tutto).
Regione Marche – Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile (leggi tutto). Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale (leggi tutto).
Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici (leggi tutto).
Regione Valle D’Aosta – Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio (leggi tutto).
Regione Puglia – “Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’accreditamento dei certificatori (leggi tutto)
Regione Basilicata – La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (leggi tutto).
Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali (leggi tutto). Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità (leggi tutto).
Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna (leggi tutto).
Provincia di Trento – La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili (leggi tutto).
Regione Campania – Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
(riproduzione riservata)
Fonte
lunedì 13 dicembre 2010
giovedì 11 novembre 2010
Che cosa è la certificazione energetica
Le Direttive Europee 2002/91/CE e 2006/32/CE sono direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica degli edifici.
La 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) ha i seguenti obiettivi:
Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Redazione dell'Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare
Si definisce Attestato di Certificazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna ecc.) si applicano le disposizioni regionali.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di una unità immobiliare. La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici. La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare. A seguito della Diagnosi Energetica viene rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica.
Fonte
La 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) ha i seguenti obiettivi:
- diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010
- ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep
- ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate
- introdurre nuovi standard progettuali.
- D.lgs. 192/05, in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE"
- D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
- DPR 59/09, in vigore dal 25/06/09
- DPR 158/09 (linee guida nazionali)
Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici
- Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
- Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.
- La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione.
- L’acquirente deve poter valutare se gli conviene spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
- Anche i produttori ed i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.
- I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
- per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
- per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Redazione dell'Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare
Si definisce Attestato di Certificazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna ecc.) si applicano le disposizioni regionali.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di una unità immobiliare. La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici. La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare. A seguito della Diagnosi Energetica viene rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica.
Fonte
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