martedì 30 agosto 2011

Regole per la certificazione energetica degli edifici vigenti in Toscana dal 29 marzo 2011


Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione nonché nel caso di compravendita di immobili (articolo 6 del Dlgs 192/2005).

Le disposizioni nazionali per fare la certificazione energetica degli edifici sono contenute nel decreto ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009.
Per saperne di più consulta le pagine di Edilportale.

Il 18 marzo 2010 è entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: l’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni.

Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.

Quali sono le particolarità della disciplina regionale rispetto a quella nazionale?

Innanzitutto va chiarito che:

• la disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l’individuazione della figura del certificatore: su tali temi si seguono pienamente le norme statali (per le metodologie il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per la figura del certificatore l’allegato III al decreto legislativo 115/2008);
• sono in vigore, fino alla eventuale emanazione di un modello regionale, i modelli di attestato di certificazione allegati al DM 26 giugno 2009;
• le disposizioni regionali inerenti la “targa energetica” (art. 7 del regolamento) troveranno applicazione solo dopo l’approvazione con decreto dirigenziale del modello di targa energetica;
• le disposizioni regionali inerenti il sistema informativo sull’efficienza energetica troveranno applicazione solo dopo il varo di tale sistema informativo. In particolare fino al varo di tale sistema gli attestati di certificazione dovranno essere presentati ai Comuni in forma cartacea.
 
Vediamo quindi punto per punto quali sono le regole vigenti in Toscana per la Certificazione Energetica degli immobili.
1) I casi in cui è obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di certificazione energetica – ACE (art. 23-bis della lr 39/2005 e articoli 3 e 4 del regolamento).
Rispetto a quanto già disposto dalle norme nazionali (Dlgs 192/2005, art. 6 e linee guida nazionali) vi è in Toscana l’obbligatorietà di acquisire l’attestato di certificazione (detto ACE) anche nei seguenti casi:
a) locazione di un immobile;
b) ricostruzione a seguito di demolizione di immobili anche di superficie inferiore a 1000 mq;
c) fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.

 
Vi sono comunque i seguenti casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale:
• i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale 26 giugno 2009
 
Vi è l’esclusione dagli obblighi dei fabbricati isolati ma solo se di superficie inferiore a 25 mq (mentre lo Stato esclude i fabbricati più piccoli di 50 mq).
E in Toscana si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:
• gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
• i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.

Vedi lo schema: chi deve fare la certificazione energetica

2) L’attestato di qualificazione energetica - AQE

Il decreto legislativo 192/2005 (art. 8 comma 2) prevede anche un attestato di qualificazione energetica dell’edificio così come realizzato (detto AQE), da inviare al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Quindi fino ad oggi in alcuni casi (per es. un nuovo edificio) è obbligatorio acquisire sia l’ACE che questo AQE.
La legge regionale stabilisce che l’attestato di certificazione energetica tiene luogo dell’attestato di qualificazione, e che viene presentato al Comune con la certificazione di fine lavori (certificazione prevista dall’art. 86 della LR 1/2005). Quindi basterà presentare al Comune, allegato alla certificazione di fine lavori, l’attestato di certificazione energetica.

3) Come si fa a certificare un immobile 

Si deve distinguere il caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o completamente ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.

a) Per le certificazioni in occasione di lavori edilizi, prima dell’inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Infatti il regolamento regionale precisa che il nominativo del soggetto certificatore è indicato nella comunicazione di inizio lavori.
Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d’opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere.
In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore redigerà l’attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall’art. 86 della LR 1/2005)
Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l’ACE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della l.r.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell’attestato di certificazione.

b) Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune (vedi gli obblighi di trasmissione al punto 5).
Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dello stesso immobile.
Già dal 29/03/2011 (ai sensi dello stesso D.lgs. 28/2011) comunque in tutti i contratti di compravendita il compratore dovrà dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” .
Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.

4) Cosa succede se, nei casi in cui è obbligatorio l’attestato di certificazione, questo non viene acquisito?

Bisogna distinguere fra gli obblighi di dotarsi dell’attestato di certificazione a seguito di lavori edilizi e gli obblighi che invece derivano da un trasferimento di proprietà o locazione.

a) Se l’obbligo deriva da lavori edilizi (i casi di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento) attenzione che il certificato di cui all’articolo 86 della L.R. n. 1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato al Comune l’attestato di certificazione energetica.

b) In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE per l’art. 23bis della legge regionale 39/2005 si provvederebbe all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe G.

Va aggiunto però che il Dlgs 28/2011 ha previsto un ulteriore meccanismo, differenziando fra compravendita e locazione.

Vediamo quindi i due casi:
Locazione: il locatore dichiara che l’immobile non è dotato di ACE. A questo punto l’immobile è, ai fini della locazione, ai sensi della norma regionale, classificato di classe G. Sarà opportuno a tal proposito un accenno a tale presa d’atto nel testo del contratto (ad es. “le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della locazione, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni…”).

Compravendita: il compratore dovrebbe comunque dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.
Al momento in cui si scrive lo Stato non ha ancora dato indicazioni se per “documentazione” si può intendere solo l’Attestato o anche altro, come l’autodichiarazione (da parte del venditore) di pessima qualità energetica dell’immobile (prevista dal paragrafo 9 delle linee guida per gli immobili con pessime qualità energetiche). Si consiglia di verificare con il Notaio incaricato della predisposizione dell’atto cosa è sufficiente per la succitata dichiarazione del compratore.
Se fosse considerata l’autodichiarazione del venditore di pessima qualità energetica come una sufficiente documentazione “in ordine alla certificazione energetica degli edifici” si potrebbe rogare un atto di compravendita regolarmente senza attestato. Si dovrebbe comunque inserire un capoverso nel testo del contratto, come ad es. il seguente “la parte venditrice X dichiara che l’immobile non è dotato a data odierna dell’attestato di certificazione energetica. A tal riguardo la parte compratrice Y dichiara che ha già ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, in particolare l’autodichiarazione del venditore di pessima qualità energetica. Le parti si danno quindi reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005, e dell’art. 13 del dlgs 11/2011 l’immobile appartiene alla classe G di prestazione energetica globale”.

5) Gli obblighi di trasmissione dell’ACE alla Pubblica Amministrazione.
Il DM 26 giugno 2009 prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato di certificazione energetica entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell’ACE, a cura del certificatore.
Tale obbligo in questa prima fase rimane (vedi art. 26 del regolamento)

Le modalità di trasmissione alla Regione 

A partire all’entrata in vigore del regolamento, oltre alla trasmissione alla Regione di una copia dell’attestato, scatta un ulteriore obbligo di trasmissione: quando viene redatto un ACE dovrà essere firmato almeno in due originali, perché oltre a quello consegnato al richiedente un altro dei due originali dovrà essere trasmesso al Comune di competenza.

Come trasmettere l’ACE al Comune?
Vi sono due casi:
a) se l’ACE è prodotto a seguito di lavori edilizi un originale dell’attestato sarà trasmesso al Comune insieme al certificato di cui all’art. 86 della L 1/2005.
Si segnala che, nel caso i lavori edilizi riguardino una pratica gestita dallo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, anche l’ACE passerà come tutta l’altra documentazione dallo stesso SUAP (il regolamento dice “nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive”).
b) se l’ACE è prodotto ai fini di una compravendita o di una locazione un originale dell’attestato, una volta firmato dal certificatore, sarà trasmesso senza indugio (dal certificatore o dal proprietario stesso) al Comune.

Fermo restando che per la legge regionale 39/2005 la semplice mancanza dell’ACE comporta l’attribuzione alla classe G, qualora un privato voglia comunque fare l’autodichiarazione di pessima qualità energetica dell’immobile ed inviarla in Regione (seguendo il paragrafo 9 delle Linee Guida) trova qui un modello di autodichiarazione e possibili modalità di trasmissione.

6) La vigilanza del Comune.

Competenti a vigilare sulla attività di certificazione energetica e sugli attestati prodotti sono i Comuni ai sensi dell’art. 3ter della lr 39/2005 e dell’art. 12 del regolamento

 

Casi di obbligo e di esclusione che valgono in Toscana dal 18 marzo 2010

In applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
a) gli edifici di nuova costruzione;
b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
d) gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);
e) gli immobili oggetto di contratto di locazione.

Sono però esclusi dagli obblighi di cui sopra le seguenti tipologie di immobili:
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).



giovedì 18 agosto 2011

Rinnovabili: obbligo di certificazione energetica degli edifici


Come già accennato parlando del contenuto del decreto sulle rinnovabili, una delle novità reintrodotte dal d.lgs nr.28/2011 è appunto, l’obbligo previsto dall’art.13 di allegare la certificazione energetica degli edifici nei casi di compravendita o locazione di immobili.
L’art. 13 apporta delle modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia). In particolare l’art 13 modifica l’art 1,comma 2, lettera c che, pone tra le finalità del decreto “i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione”.
L’art 6 del d.lgs. 192/2005 disciplina la “certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione”: si prevede per gli edifici di nuova costruzione la dotazione, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.


“La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato":
  • su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
  • sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia”.
Il comma 3 dell’art 6 prevede che “Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica e’ allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata”.
Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica e’ messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso”.

Contenuto dell’attestato e validità

“L’attestato relativo alla certificazione energetica, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato e’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione”.
Il decreto sulle rinnovabili introduce all’art 6, i commi 2-ter e 2-quater:
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita’ immobiliari gia’ dotate di attestato di certificazione energetica.
co 2-quater: Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita’ immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».
Nessuna novità di rilevanza per le case di nuova costruzione, quindi. L’obbligo di certificazione energetica è già previsto da un pò di anni, anche se, nella pratica forse poco attuato.
La vera novità dunque è per le compravendite di appartamenti già esistenti. Chi avrà intenzione di vendere dovrà prima farsi certificare da un esperto l’efficienza energetica dell’immobile; forse una spesa in più per il venditore ma, al contrario un beneficio per l’acquirente e, sicuramente un passo in avanti per la tutela del nostro ambiente.

mercoledì 18 maggio 2011

Certificazione Energetica degli edifici


Le Direttive Europee 2002/91/CE e 2006/32/CE sono direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica degli edificiLa 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) ha i seguenti obiettivi:

  • diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010
  • ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep
  • ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate
  • introdurre nuovi standard progettuali.
La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%. Le direttive richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. In esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”. A livello nazionale le normative di riferimento sono:
  • D.lgs. 192/05, in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE"
  • D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
  • DPR 59/09, in vigore dal 25/06/09
  • DM 26 giugno 2009 (linee guida nazionali)
  • D.lgs. 3 marzo 2011, n.28 in vigore dal 27/03/11: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)"
Quindi in Italia a decorrere dal 2005 si deve procedere alla certificazione energetica degli edifici, introdotta come principio in Italia dalla Legge 10/91.

Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici

  • Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.
  • La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione.
  • L’acquirente deve poter valutare se gli conviene spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
  • Anche i produttori ed i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.
  • I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.

[modifica]Attestato di Certificazione Energetica

L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
  • per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
  • per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
Con l'introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell'attestato energetico.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

Redazione dell'Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare

Si definisce Attestato di Certificazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa (LombardiaLiguriaPiemonteEmilia Romagna ecc.) si applicano le disposizioni regionali.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di una unità immobiliare. La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici. La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare. A seguito della Diagnosi Energetica viene rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica.

mercoledì 20 aprile 2011

Per comprare casa e' obbligatoria la certificazione energetica

Chi compra casa ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili sull'immobile che acquista o affitta.



Secondo il nuovo decreto legislativo che entrerà a regime nei prossimi mesi, la certificazione energetica sarà necessaria per gli immobili oggetto di compravendita: "Nei contratti di compravendita (...) deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente" attesta "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica". (Dlgs: Attuazione della direttiva 2009/28/CE).

Cos'è la certificazione energetica
Cosi come riportato sul sito dell'Ace, l'Associazione Certificatori Energetici,  "La certificazione energetica serve ad attestare la prestazione energetica di un edificio, questa intesa come la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni  (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell'acqua, raffreddamento, ventilazione, illuminazione?), sempre connessi ad un uso standard dell'edificio stesso". Inoltre  "l'attestato energetico dovrebbe peraltro rappresentare un incentivo all'adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi rivolti al risparmio energetico, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio prodotto e sensibilizzando l'acquirente o il locatario ad apprezzarne il risultato. La certificazione assume in tal senso una valenza promozionale rispetto alle migliori pratiche di risparmio energetico".

La normativa 
Una scelta in linea con la recente direttiva dell'Unione Europea 31/2010, che prevede che si forniscano precise indicazioni sulle prestazioni di edifici e abitazioni nelle compravendite, ma che prevede anche che dal 1 gennaio 2012 tutti gli annunci di vendita dovranno riportare le informazioni sull'indice di prestazione energetica.

In generale: nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in merito alla certificazione energetica degli edifici.

La compravendita
In particolare si sottolinea che:

Alcune regioni come ad esempio, la Lombardia hanno già norme proprie a riguardo e continueranno ad applicare la legislazione regionale, ma in più dovranno tenere conto anche che i contratti andranno integrati con una clausola che renda conto dell'attestazione dell'acquirente circa il ricevimento delle informazioni e della documentazione energetica.

Per le Regioni dove non esiste una normativa specifica in merito alla certificazione energetica diventa obbligatorio la dotazione con l'Ace, che fino a questo momento era stata derogabile quando l'acquirente lo permetta.  Diventa anche inderogabile la presenza nel contratto di compravendita della clausola che accerti che l'acquirente abbia ricevuto tutte le informazioni e le documentazioni necessarie in termini di certificazione energetica.

Nelle Regioni prive di una disciplina propria pare comunque applicabile l'articolo 9 dell'allegato 'A' al Dm del 26 giugno 2009 secondo il quale "il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: l'edificio è di classe energetica G; i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti".

La locazione
Anche per i contratti di locazione dovrà essere inserita la clausola dalla quale si evince che l'acquirente ha ricevuto tutte le informazioni ma solo se l'edificio è già dotato della certificazione.

Questioni in sospeso
La norma andrà rivista in quanto ci sono casi per i quali non viene esplicitamente indicato il  comportamento da tenere e quindi quali saranno le conseguenze. Ad esempio:

1. nell'ipotesi in cui il contratto di compravendita contenga una clausola con la quale il compratore rinuncia ad ottenere il certificato in oggetto.
2. nell'ipotesi che il contratto venga firmato con Ace già rilasciato ma senza che vi sia inserita la clausola di attestazione;
3. nell'ipotesi che il contratto venga firmato senza che l'immobile abbia ottenuto l'Ace e quindi senza la clausola di attestazione da parte dell'acquirente;
4. nell' ipotesi che in cui il contratto riporti una clausola attestante il falso (e cioè che l'Ace è stato rilasciato senza che sia vero).




Fonte

domenica 3 aprile 2011

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica

L’iscrizione all’elenco dei certificatori vale come pre-accreditamento

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica
01/04/2011 - È stato pubblicato qualche giorno fa sul Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia, ilDecreto dirigenziale del 3 marzo 2011 in materia di certificazione energetica degli edifici.


Il provvedimento richiama l'articolo 9 del el Piano Casa (Lr 6/2010) dedicato al rendimento energetico degli edifici, e prevede che l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia redatto secondo il Dlgs 192/2005 e s.m.i., e le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica” di cui alDM 26 giugno 2009.
 
Anche per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per gli elementi essenziali del sistema di certificazione, occorre far riferimento al Dlgs 192/2005 e alle “Linee guida nazionali”. In caso di compravendita o di locazione di un edificio, l’ACE deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto.
 
In attesa dell’emanazione del decreto che dovrà individuare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici, previsto all’art. 4 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto), la norma siciliana rimanda all’allegato III del Dlgs 115/2008. Nulla di diverso, quindi, rispetto alla regola vigente a livello nazionale. Presso la Regione sarà istituito un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’ACE che - fino all’emanazione del suddetto decreto nazionale - costituisce una procedura di pre-accreditamento dei certificatori.


Gli attestati di certificazione energetica saranno raccolti nel catasto energetico degli edifici, gestito dal dipartimento regionale dell’energia.
 
I proprietari degli edifici fino a 1000 mq, che siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, possono sostituire l’ACE da allegare agli atti di compravendita o locazione con un’autodichiarazione in cui si affermi che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. L’autodichiarazione va redatta secondo il punto 9 dell’allegato A delle “Linee guida nazionali”.
 
La Regionesiciliana realizzerà un sistema informativoper la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato, che comprenderà l’elenco dei certificatori e i dati relativi agli ACE e alle autodichiarazioni.
 
Sugli immobili dotati di ACE sarà affissa una targa energetica che ne identifichi la classe energetica. La targa deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).
 
L’ACE ha validità di dieci anni dal rilascio da parte del certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio.


venerdì 25 marzo 2011

Rogiti con certificato energetico. Non c'è spazio per le deroghe: senza attestato compravendita nulla


Rogiti con certificato energetico. Non c'è spazio per le deroghe: senza attestato compravendita nulla (Fotogramma)
La certificazione energetica degli edifici potrebbe avere tra breve un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia. Nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell'uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), si dispone (all'articolo 11) una modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l'obbligo di "dotare" gli edifici oggetto di compravendita dell'attestato di certificazione energetica (Ace). Tralasciando il caso degli immobili nuovi (che debbono inderogabilmente avere l'Ace), la normativa statale attualmente vigente impone che, se viene trasferita una unità immobiliare non nuova, essa deve essere "dotata" del certificato energetico. Nel testo originario del decreto legislativo 192 la presenza dell'Ace (allora si chiamava Aqe) era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il decreto legge 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità venne soppressa e l'obbligo di "dotazione" è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri termini, i contraenti possono accordarsi che sia l'acquirente a farsi carico dell'obbligo di dotare di Ace l'immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell'obbligo di dotazione tra un soggetto e l'altro provoca che l'immobile resta in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come ad esempio la Lombardia e l'Emilia Romagna, abbiano previsto discipline più stringenti di quella statale.Su questo panorama normativo si innesta ora dunque la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, secondo cui:
- nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l'acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»;
- nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l'unità immobiliare è già di per sé dotata dell'Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita);
- a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Ora, focalizzando il discorso sui contratti di compravendita, se l'acquirente deve dichiarare «di aver ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica», non sembra possibile, a prima vista, perseverare nell'opinione per la quale l'obbligo di dotare gli edifici dell'Ace continua a essere disposizione derogabile dai contraenti. Infatti, se fino a oggi si è potuto sostenere che l'obbligo di dotare con l'Ace l'edificio compravenduto era disposizione scritta solo nell'interesse dell'acquirente (per la completezza della sua informazione) e quindi da questi rinunciabile, appare plausibile ritenere che la nuova norma sia invece scritta in nome dell'interesse generale della salvaguardia dell'ambiente e quindi di un interesse indisponibile dai contraenti.
In altri termini, al cospetto di una normativa che aggiunge al vecchio obbligo di dotare di Ace un fabbricato il nuovo obbligo per l'acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, non sembra possibile derivare la possibilità per l'acquirente di comprare in mancanza di Ace.

Resta poi il tema di capire cosa succeda nel caso in cui il rogito non comprenda la prescritta clausola di cui si è fin qui parlato oppure contenga una clausola di rinuncia da parte dell'acquirente ad avere l'Ace. La soluzione non è facile, anche in ragione del fatto che la norma non prevede che l'inserzione della clausola in questione sia prescritta «a pena di nullità». Resta il fatto però che se si tratta, come pare, di norma imperativa, non sembra esserci spazio per trarre conclusioni diverse dalla nullità; anche perché, se si ipotizza l'inesistenza di sanzioni per il caso di violazione della norma che prescrive la clausola in questione, significa depotenziarla in misura tale da doverla considerare in pratica come non scritta.

giovedì 3 febbraio 2011

Certificazione energetica dei condomini


La valutazione della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica degli edifici collettivi , quali ad esempio gli edifici condominiali, dotati impianto termico centralizzato, distingue tra edificio con o senza il sistema di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” nell’Allegato A, al punto 7.5, individua i criteri di calcolo in caso di impianti centralizzati con o senza contabilizzazione. 



Per chiarire cosa intenda il legislatore e quali siano le opzioni da adottare ai fini del calcolo termotecnico e della certificazione energetica, in primo luogo occorre distinguere tra:
• la valutazione della prestazione energetica e del fabbisogno di energia primaria (in kWh/anno) che tiene conto delle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’intero edificio o dell’unità immobiliare, e dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento
• l’espressione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2anno)
• l’attribuzione di tale valore nella redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Nel primo caso si deve far riferimento a quanto prevedono le procedure di calcolo delle UNITS 11300 parte 1 e 2, mentre a fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per una singola unità immobiliare, oppure per l’intero edificio, si deve fare riferimento alla presenza o meno del sistema di contabilizzazione.

Impianti autonomi, impianti centralizzati con o senza contabilizzazione del calore
La procedura di calcolo della prestazione energetica prevede il calcolo del fabbisogno di energia termica utile secondo la UNITS 11300 parte 1, e l’applicazione dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento (emissione, regolazione, distribuzione e generazione) per determinare l’energia primaria.
Nel caso di edifici collettivi dove le singole unità immobiliari sono dotate, ciascuna, di un impianto autonomo (molto comune negli edifici costruiti dopo l’approvazione della Legge 10/1991) il calcolo del fabbisogno di energia termica utile tiene conto esclusivamente della caratteristiche geometriche della singola unità immobiliari.

Il calcolo dipende dal numero e dalle caratteristiche delle chiusure opache a contatto con l’esterno o verso ambienti non climatizzati, nonché del loro orientamento. Ne consegue che, a seconda del posizionamento dell’unità immobiliare rispetto al resto del condominio (unità al piano terra, a contatto con la copertura o nei piani intermedi), a parità di caratteristiche termofisiche (trasmittanza) degli elementi di chiusura, il fabbisogno di energia termica utile è diverso tra una unità immobiliare e l’altra.

Al fabbisogno di energia termica utile si sommano le dispersioni del sottosistema di emissione, di regolazione, di distribuzione e di generazione, in relazione alle caratteristiche dell’impianto autonomo e del generatore di calore
. Ne consegue che il valore dell’energia primaria, e quindi dell’indice EPi, varia tra una unità immobiliare e l’altra anche in relazione alle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento ed alla presenza (o meno) di generatori con produzione combinata di acqua calda sanitaria.
Nel caso di certificazioni energetiche può accadere che nello stesso condominio, gli appartamenti ricadano in Classi Energetiche diverse.Nel caso di edifici collettivi dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la legislazione distingue due casistiche: con o senza sistema di contabilizzazione.

Tale distinzione è presente nella norma UNITS 11300 parte 2 per il calcolo dell’energia primaria, dato che il calcolo dell’energia primaria tiene conto:
• delle caratteristiche geometriche e termo fisiche dell’intero edificio
• dei rendimenti dei sottosistemi di emissione e regolazione delle singole unità immobiliari
• del rendimento di distribuzione e di generazione per l’intero edificio.

Per quale ragione è necessario distinguere tra impianti centralizzati con e senza sistema di contabilizzazione? 
La presenza dei sistemi di contabilizzazione, e relativi ripartitori o contacalorie, consente di attribuire a ciascuna unità immobiliare, lo specifico consumo di energia in relazione all’uso dell’edificio, all’esposizione ed alle caratteristiche geometriche e termo fisiche. Quando non è presente il sistema di contabilizzazione per singola unità immobiliare, i consumi energetici dell’edificio vengono ripartiti tra le singole unità immobiliari, in base ad altri criteri (non termotecnici) quali:

• millesimi di proprietà
• millesimi di riscaldamento
• consumi storici o altri criteri di tipo giuridico e non tecnico.

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotto dalla Direttiva 2002/91/CE e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali, al fine di informare ed orientare i detentori,proprietari o acquirenti degli immobili, sulla prestazione energetica e quindi sui possibili costi energetici dell’edificio, durante il suo utilizzo.
La relazione tra “classe energetica” e “costo energetico” è richiamata anche nella nuova Direttiva 2010/31/UE, che sostituisce la Direttiva 2002/91/CE, ed è da recepirsi entro il 2012.Nel caso di un edificio collettivo esistente senza impianto di contabilizzazione del calore i costi energetici, non dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliari, e quindi la valutazione e la classificazione energetica deve riferirsi all’intero edificio.
Viceversa nel caso di un edificio collettivo con impianto di contabilizzazione del calore è possibile conoscere la prestazione energetica della singola unità immobiliare, in base alla quale si dovrà attribuire la prestazione e la classe energetica ed i relativi costi.
Queste le ragioni per le quali è obbligatorio distinguere il calcolo e la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica a seconda della presenza o meno del sistema di contabilizzazione.

La procedura di calcolo della prestazione energetica 


Come si è detto la norma UNITS 11300 Parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” non prevede una specifica procedura di calcolo nel caso di impianti centralizzati con contabilizzazione.
La procedura di calcolo consente di determinare, a partire dal fabbisogno di energia termica utile calcolato con la UNITS 11300 parte 1, le perdite di energia dell’impianto in base al rendimento di ciascun sottosistema. I rendimenti del sottosistema di emissione e del sistema di regolazione sono riferiti ad ogni singola zona termica, che nel caso di edifici collettivi, in genere, è la singola unità immobiliare o porzioni di essa.
Il fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr), che coincide con l’energia di output del sottosistema di distribuzione (Qd,out), è dato dalla somma del fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento (Qh,nd), delle perdite del sottosistema di emissione (Ql,e) e di regolazione (Ql,rg), calcolato per ogni singola zona termica al netto dell’energia termica recuperata dall’energia elettrica del sottosistema di emissione. Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile effettiva è dato dalla formula [1]


Qhr = Qh,nd + Ql,e + Ql,rg – Qaux,e,lrh [kWh]

Nel caso di impianti autonomi i rendimenti del sottosistema di distribuzione e di generazione sono attribuiti alla singola unità immobiliare. Il calcolo dell’energia primaria è quindi dato dalla formula [2].

Qp = (Qhr + Ql,d + Ql,gn) ⋅ fp,i+ + Qaux,e ⋅ fp,el [kWh]

dove
Ql,d sono le perdite di energia del sottosistema di distribuzione
Ql,p sono le perdite di energia del sottosistema di generazione
Qh,aux,e sono i fabbisogni di energia elettrica
fp,i è il fattore di conversione del combustibile, pari a 1 nel caso di gas metano

fp,el è il fattore di conversione dell’energia elettrica, pari a 1/0,46 secondo la Delibera AEEG EEN 003/08

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’unità immobiliare è quindi dato dala formula [3].

EPi,UI = Qp,UI/SUUI [kWh/m2anno]


dove SU è la superficie utile dell’unità immobiliare espressa in m2.
Nel caso di impianti centralizzati, con o senza contabilizzazione del calore, il calcolo del fabbisogno di energia primaria totale è dato dalla sommatoria del fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr) per ogni unità immobiliare, al quale si applicano le perdite di calore del sottosistema di distribuzione e generazione relativo all’intero edificio, come da formula [4].

Qp,ED = (ΣUI,j Qhr,UI,i + Ql,gn,ED) ⋅⋅ fp,i+ Qaux,e,ED ⋅ fp,el [kWh]

dove con il pedice j si indicano i valori delle singole unità immobiliari j.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’intero edificio è quindi dato dalla formula [5]:

EPi,ED = Qp,EDUI,jSUUI,j [kWh/m2anno]

dove la superficie utile è data dalla sommatoria delle superficie utili di tutte le unità immobiliare espressa in m2. L’indice calcolato con la formula [5] è riferito all’intero edificio e non consente di distinguere il fabbisogno tra le singole unità immobiliari. Al valore calcolato con la formula [3] e con la formula [5] occorre aggiungere il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), in particolare nel caso di produzione combinata o in centrale termica.

Fonte