mercoledì 20 aprile 2011

Per comprare casa e' obbligatoria la certificazione energetica

Chi compra casa ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili sull'immobile che acquista o affitta.



Secondo il nuovo decreto legislativo che entrerà a regime nei prossimi mesi, la certificazione energetica sarà necessaria per gli immobili oggetto di compravendita: "Nei contratti di compravendita (...) deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente" attesta "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica". (Dlgs: Attuazione della direttiva 2009/28/CE).

Cos'è la certificazione energetica
Cosi come riportato sul sito dell'Ace, l'Associazione Certificatori Energetici,  "La certificazione energetica serve ad attestare la prestazione energetica di un edificio, questa intesa come la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni  (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell'acqua, raffreddamento, ventilazione, illuminazione?), sempre connessi ad un uso standard dell'edificio stesso". Inoltre  "l'attestato energetico dovrebbe peraltro rappresentare un incentivo all'adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi rivolti al risparmio energetico, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio prodotto e sensibilizzando l'acquirente o il locatario ad apprezzarne il risultato. La certificazione assume in tal senso una valenza promozionale rispetto alle migliori pratiche di risparmio energetico".

La normativa 
Una scelta in linea con la recente direttiva dell'Unione Europea 31/2010, che prevede che si forniscano precise indicazioni sulle prestazioni di edifici e abitazioni nelle compravendite, ma che prevede anche che dal 1 gennaio 2012 tutti gli annunci di vendita dovranno riportare le informazioni sull'indice di prestazione energetica.

In generale: nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in merito alla certificazione energetica degli edifici.

La compravendita
In particolare si sottolinea che:

Alcune regioni come ad esempio, la Lombardia hanno già norme proprie a riguardo e continueranno ad applicare la legislazione regionale, ma in più dovranno tenere conto anche che i contratti andranno integrati con una clausola che renda conto dell'attestazione dell'acquirente circa il ricevimento delle informazioni e della documentazione energetica.

Per le Regioni dove non esiste una normativa specifica in merito alla certificazione energetica diventa obbligatorio la dotazione con l'Ace, che fino a questo momento era stata derogabile quando l'acquirente lo permetta.  Diventa anche inderogabile la presenza nel contratto di compravendita della clausola che accerti che l'acquirente abbia ricevuto tutte le informazioni e le documentazioni necessarie in termini di certificazione energetica.

Nelle Regioni prive di una disciplina propria pare comunque applicabile l'articolo 9 dell'allegato 'A' al Dm del 26 giugno 2009 secondo il quale "il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: l'edificio è di classe energetica G; i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti".

La locazione
Anche per i contratti di locazione dovrà essere inserita la clausola dalla quale si evince che l'acquirente ha ricevuto tutte le informazioni ma solo se l'edificio è già dotato della certificazione.

Questioni in sospeso
La norma andrà rivista in quanto ci sono casi per i quali non viene esplicitamente indicato il  comportamento da tenere e quindi quali saranno le conseguenze. Ad esempio:

1. nell'ipotesi in cui il contratto di compravendita contenga una clausola con la quale il compratore rinuncia ad ottenere il certificato in oggetto.
2. nell'ipotesi che il contratto venga firmato con Ace già rilasciato ma senza che vi sia inserita la clausola di attestazione;
3. nell'ipotesi che il contratto venga firmato senza che l'immobile abbia ottenuto l'Ace e quindi senza la clausola di attestazione da parte dell'acquirente;
4. nell' ipotesi che in cui il contratto riporti una clausola attestante il falso (e cioè che l'Ace è stato rilasciato senza che sia vero).




Fonte

domenica 3 aprile 2011

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica

L’iscrizione all’elenco dei certificatori vale come pre-accreditamento

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica
01/04/2011 - È stato pubblicato qualche giorno fa sul Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia, ilDecreto dirigenziale del 3 marzo 2011 in materia di certificazione energetica degli edifici.


Il provvedimento richiama l'articolo 9 del el Piano Casa (Lr 6/2010) dedicato al rendimento energetico degli edifici, e prevede che l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia redatto secondo il Dlgs 192/2005 e s.m.i., e le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica” di cui alDM 26 giugno 2009.
 
Anche per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per gli elementi essenziali del sistema di certificazione, occorre far riferimento al Dlgs 192/2005 e alle “Linee guida nazionali”. In caso di compravendita o di locazione di un edificio, l’ACE deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto.
 
In attesa dell’emanazione del decreto che dovrà individuare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici, previsto all’art. 4 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto), la norma siciliana rimanda all’allegato III del Dlgs 115/2008. Nulla di diverso, quindi, rispetto alla regola vigente a livello nazionale. Presso la Regione sarà istituito un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’ACE che - fino all’emanazione del suddetto decreto nazionale - costituisce una procedura di pre-accreditamento dei certificatori.


Gli attestati di certificazione energetica saranno raccolti nel catasto energetico degli edifici, gestito dal dipartimento regionale dell’energia.
 
I proprietari degli edifici fino a 1000 mq, che siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, possono sostituire l’ACE da allegare agli atti di compravendita o locazione con un’autodichiarazione in cui si affermi che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. L’autodichiarazione va redatta secondo il punto 9 dell’allegato A delle “Linee guida nazionali”.
 
La Regionesiciliana realizzerà un sistema informativoper la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato, che comprenderà l’elenco dei certificatori e i dati relativi agli ACE e alle autodichiarazioni.
 
Sugli immobili dotati di ACE sarà affissa una targa energetica che ne identifichi la classe energetica. La targa deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).
 
L’ACE ha validità di dieci anni dal rilascio da parte del certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio.