Come già accennato parlando del contenuto del decreto sulle rinnovabili, una delle novità reintrodotte dal d.lgs nr.28/2011 è appunto, l’obbligo previsto dall’art.13 di allegare la certificazione energetica degli edifici nei casi di compravendita o locazione di immobili.
L’art. 13 apporta delle modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia). In particolare l’art 13 modifica l’art 1,comma 2, lettera c che, pone tra le finalità del decreto “i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione”.
L’art 6 del d.lgs. 192/2005 disciplina la “certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione”: si prevede per gli edifici di nuova costruzione la dotazione, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.
“La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato":
“La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato":
- su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia”.
Il comma 3 dell’art 6 prevede che “Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica e’ allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata”.
“Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica e’ messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso”.
Contenuto dell’attestato e validità
“L’attestato relativo alla certificazione energetica, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato e’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione”.
Il decreto sulle rinnovabili introduce all’art 6, i commi 2-ter e 2-quater:
Nessuna novità di rilevanza per le case di nuova costruzione, quindi. L’obbligo di certificazione energetica è già previsto da un pò di anni, anche se, nella pratica forse poco attuato.
La vera novità dunque è per le compravendite di appartamenti già esistenti. Chi avrà intenzione di vendere dovrà prima farsi certificare da un esperto l’efficienza energetica dell’immobile; forse una spesa in più per il venditore ma, al contrario un beneficio per l’acquirente e, sicuramente un passo in avanti per la tutela del nostro ambiente.
Ottimo articolo. Vorrei segnalare che tuttavia l'obbligo legale di produrre l'attestato di prestazione energetica nel caso di compravendita e locazione è parzialmente vanificato dalla corsa al ribasso dei prezzi dell'ape, come segnalato da questo collegamento certificazione energetica a prezzi bassi
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