venerdì 25 marzo 2011

Rogiti con certificato energetico. Non c'è spazio per le deroghe: senza attestato compravendita nulla


Rogiti con certificato energetico. Non c'è spazio per le deroghe: senza attestato compravendita nulla (Fotogramma)
La certificazione energetica degli edifici potrebbe avere tra breve un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia. Nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell'uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), si dispone (all'articolo 11) una modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l'obbligo di "dotare" gli edifici oggetto di compravendita dell'attestato di certificazione energetica (Ace). Tralasciando il caso degli immobili nuovi (che debbono inderogabilmente avere l'Ace), la normativa statale attualmente vigente impone che, se viene trasferita una unità immobiliare non nuova, essa deve essere "dotata" del certificato energetico. Nel testo originario del decreto legislativo 192 la presenza dell'Ace (allora si chiamava Aqe) era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il decreto legge 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità venne soppressa e l'obbligo di "dotazione" è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri termini, i contraenti possono accordarsi che sia l'acquirente a farsi carico dell'obbligo di dotare di Ace l'immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell'obbligo di dotazione tra un soggetto e l'altro provoca che l'immobile resta in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come ad esempio la Lombardia e l'Emilia Romagna, abbiano previsto discipline più stringenti di quella statale.Su questo panorama normativo si innesta ora dunque la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, secondo cui:
- nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l'acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»;
- nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l'unità immobiliare è già di per sé dotata dell'Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita);
- a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Ora, focalizzando il discorso sui contratti di compravendita, se l'acquirente deve dichiarare «di aver ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica», non sembra possibile, a prima vista, perseverare nell'opinione per la quale l'obbligo di dotare gli edifici dell'Ace continua a essere disposizione derogabile dai contraenti. Infatti, se fino a oggi si è potuto sostenere che l'obbligo di dotare con l'Ace l'edificio compravenduto era disposizione scritta solo nell'interesse dell'acquirente (per la completezza della sua informazione) e quindi da questi rinunciabile, appare plausibile ritenere che la nuova norma sia invece scritta in nome dell'interesse generale della salvaguardia dell'ambiente e quindi di un interesse indisponibile dai contraenti.
In altri termini, al cospetto di una normativa che aggiunge al vecchio obbligo di dotare di Ace un fabbricato il nuovo obbligo per l'acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, non sembra possibile derivare la possibilità per l'acquirente di comprare in mancanza di Ace.

Resta poi il tema di capire cosa succeda nel caso in cui il rogito non comprenda la prescritta clausola di cui si è fin qui parlato oppure contenga una clausola di rinuncia da parte dell'acquirente ad avere l'Ace. La soluzione non è facile, anche in ragione del fatto che la norma non prevede che l'inserzione della clausola in questione sia prescritta «a pena di nullità». Resta il fatto però che se si tratta, come pare, di norma imperativa, non sembra esserci spazio per trarre conclusioni diverse dalla nullità; anche perché, se si ipotizza l'inesistenza di sanzioni per il caso di violazione della norma che prescrive la clausola in questione, significa depotenziarla in misura tale da doverla considerare in pratica come non scritta.

giovedì 3 febbraio 2011

Certificazione energetica dei condomini


La valutazione della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica degli edifici collettivi , quali ad esempio gli edifici condominiali, dotati impianto termico centralizzato, distingue tra edificio con o senza il sistema di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” nell’Allegato A, al punto 7.5, individua i criteri di calcolo in caso di impianti centralizzati con o senza contabilizzazione. 



Per chiarire cosa intenda il legislatore e quali siano le opzioni da adottare ai fini del calcolo termotecnico e della certificazione energetica, in primo luogo occorre distinguere tra:
• la valutazione della prestazione energetica e del fabbisogno di energia primaria (in kWh/anno) che tiene conto delle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’intero edificio o dell’unità immobiliare, e dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento
• l’espressione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2anno)
• l’attribuzione di tale valore nella redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Nel primo caso si deve far riferimento a quanto prevedono le procedure di calcolo delle UNITS 11300 parte 1 e 2, mentre a fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per una singola unità immobiliare, oppure per l’intero edificio, si deve fare riferimento alla presenza o meno del sistema di contabilizzazione.

Impianti autonomi, impianti centralizzati con o senza contabilizzazione del calore
La procedura di calcolo della prestazione energetica prevede il calcolo del fabbisogno di energia termica utile secondo la UNITS 11300 parte 1, e l’applicazione dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento (emissione, regolazione, distribuzione e generazione) per determinare l’energia primaria.
Nel caso di edifici collettivi dove le singole unità immobiliari sono dotate, ciascuna, di un impianto autonomo (molto comune negli edifici costruiti dopo l’approvazione della Legge 10/1991) il calcolo del fabbisogno di energia termica utile tiene conto esclusivamente della caratteristiche geometriche della singola unità immobiliari.

Il calcolo dipende dal numero e dalle caratteristiche delle chiusure opache a contatto con l’esterno o verso ambienti non climatizzati, nonché del loro orientamento. Ne consegue che, a seconda del posizionamento dell’unità immobiliare rispetto al resto del condominio (unità al piano terra, a contatto con la copertura o nei piani intermedi), a parità di caratteristiche termofisiche (trasmittanza) degli elementi di chiusura, il fabbisogno di energia termica utile è diverso tra una unità immobiliare e l’altra.

Al fabbisogno di energia termica utile si sommano le dispersioni del sottosistema di emissione, di regolazione, di distribuzione e di generazione, in relazione alle caratteristiche dell’impianto autonomo e del generatore di calore
. Ne consegue che il valore dell’energia primaria, e quindi dell’indice EPi, varia tra una unità immobiliare e l’altra anche in relazione alle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento ed alla presenza (o meno) di generatori con produzione combinata di acqua calda sanitaria.
Nel caso di certificazioni energetiche può accadere che nello stesso condominio, gli appartamenti ricadano in Classi Energetiche diverse.Nel caso di edifici collettivi dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la legislazione distingue due casistiche: con o senza sistema di contabilizzazione.

Tale distinzione è presente nella norma UNITS 11300 parte 2 per il calcolo dell’energia primaria, dato che il calcolo dell’energia primaria tiene conto:
• delle caratteristiche geometriche e termo fisiche dell’intero edificio
• dei rendimenti dei sottosistemi di emissione e regolazione delle singole unità immobiliari
• del rendimento di distribuzione e di generazione per l’intero edificio.

Per quale ragione è necessario distinguere tra impianti centralizzati con e senza sistema di contabilizzazione? 
La presenza dei sistemi di contabilizzazione, e relativi ripartitori o contacalorie, consente di attribuire a ciascuna unità immobiliare, lo specifico consumo di energia in relazione all’uso dell’edificio, all’esposizione ed alle caratteristiche geometriche e termo fisiche. Quando non è presente il sistema di contabilizzazione per singola unità immobiliare, i consumi energetici dell’edificio vengono ripartiti tra le singole unità immobiliari, in base ad altri criteri (non termotecnici) quali:

• millesimi di proprietà
• millesimi di riscaldamento
• consumi storici o altri criteri di tipo giuridico e non tecnico.

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotto dalla Direttiva 2002/91/CE e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali, al fine di informare ed orientare i detentori,proprietari o acquirenti degli immobili, sulla prestazione energetica e quindi sui possibili costi energetici dell’edificio, durante il suo utilizzo.
La relazione tra “classe energetica” e “costo energetico” è richiamata anche nella nuova Direttiva 2010/31/UE, che sostituisce la Direttiva 2002/91/CE, ed è da recepirsi entro il 2012.Nel caso di un edificio collettivo esistente senza impianto di contabilizzazione del calore i costi energetici, non dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliari, e quindi la valutazione e la classificazione energetica deve riferirsi all’intero edificio.
Viceversa nel caso di un edificio collettivo con impianto di contabilizzazione del calore è possibile conoscere la prestazione energetica della singola unità immobiliare, in base alla quale si dovrà attribuire la prestazione e la classe energetica ed i relativi costi.
Queste le ragioni per le quali è obbligatorio distinguere il calcolo e la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica a seconda della presenza o meno del sistema di contabilizzazione.

La procedura di calcolo della prestazione energetica 


Come si è detto la norma UNITS 11300 Parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” non prevede una specifica procedura di calcolo nel caso di impianti centralizzati con contabilizzazione.
La procedura di calcolo consente di determinare, a partire dal fabbisogno di energia termica utile calcolato con la UNITS 11300 parte 1, le perdite di energia dell’impianto in base al rendimento di ciascun sottosistema. I rendimenti del sottosistema di emissione e del sistema di regolazione sono riferiti ad ogni singola zona termica, che nel caso di edifici collettivi, in genere, è la singola unità immobiliare o porzioni di essa.
Il fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr), che coincide con l’energia di output del sottosistema di distribuzione (Qd,out), è dato dalla somma del fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento (Qh,nd), delle perdite del sottosistema di emissione (Ql,e) e di regolazione (Ql,rg), calcolato per ogni singola zona termica al netto dell’energia termica recuperata dall’energia elettrica del sottosistema di emissione. Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile effettiva è dato dalla formula [1]


Qhr = Qh,nd + Ql,e + Ql,rg – Qaux,e,lrh [kWh]

Nel caso di impianti autonomi i rendimenti del sottosistema di distribuzione e di generazione sono attribuiti alla singola unità immobiliare. Il calcolo dell’energia primaria è quindi dato dalla formula [2].

Qp = (Qhr + Ql,d + Ql,gn) ⋅ fp,i+ + Qaux,e ⋅ fp,el [kWh]

dove
Ql,d sono le perdite di energia del sottosistema di distribuzione
Ql,p sono le perdite di energia del sottosistema di generazione
Qh,aux,e sono i fabbisogni di energia elettrica
fp,i è il fattore di conversione del combustibile, pari a 1 nel caso di gas metano

fp,el è il fattore di conversione dell’energia elettrica, pari a 1/0,46 secondo la Delibera AEEG EEN 003/08

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’unità immobiliare è quindi dato dala formula [3].

EPi,UI = Qp,UI/SUUI [kWh/m2anno]


dove SU è la superficie utile dell’unità immobiliare espressa in m2.
Nel caso di impianti centralizzati, con o senza contabilizzazione del calore, il calcolo del fabbisogno di energia primaria totale è dato dalla sommatoria del fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr) per ogni unità immobiliare, al quale si applicano le perdite di calore del sottosistema di distribuzione e generazione relativo all’intero edificio, come da formula [4].

Qp,ED = (ΣUI,j Qhr,UI,i + Ql,gn,ED) ⋅⋅ fp,i+ Qaux,e,ED ⋅ fp,el [kWh]

dove con il pedice j si indicano i valori delle singole unità immobiliari j.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’intero edificio è quindi dato dalla formula [5]:

EPi,ED = Qp,EDUI,jSUUI,j [kWh/m2anno]

dove la superficie utile è data dalla sommatoria delle superficie utili di tutte le unità immobiliare espressa in m2. L’indice calcolato con la formula [5] è riferito all’intero edificio e non consente di distinguere il fabbisogno tra le singole unità immobiliari. Al valore calcolato con la formula [3] e con la formula [5] occorre aggiungere il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), in particolare nel caso di produzione combinata o in centrale termica.

Fonte

giovedì 20 gennaio 2011

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mercoledì 19 gennaio 2011

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lunedì 17 gennaio 2011

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lunedì 13 dicembre 2010

Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192

12/06/2009 - Dopo oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

LA NORMATIVA REGIONALE In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto). Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.

Provincia di Bolzano - Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia. Leggi tutto

Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010 (leggi tutto), ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (leggi tutto) e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ambito di applicazione e sull’accreditamento dei certificatori (leggi tutto), aprendo ai certificatori di altre Regioni (leggi tutto).

Regione Piemonte – Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione (leggi tutto), integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici (leggi tutto).

Regione Liguria – Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia (leggi tutto); successivamente è stato definito un sistema di certificazione (leggi tutto) e recentemente tutta la normativa è stata riordinata (leggi tutto).

Regione Emilia Romagna – Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia (leggi tutto), sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008 (leggi tutto).

Regione Marche – Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile (leggi tutto). Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale (leggi tutto).

Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici (leggi tutto).

Regione Valle D’Aosta – Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio (leggi tutto).

Regione Puglia – “Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’accreditamento dei certificatori (leggi tutto)

Regione Basilicata – La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (leggi tutto).

Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali (leggi tutto). Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità (leggi tutto).

Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna (leggi tutto).

Provincia di Trento – La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili (leggi tutto).

Regione Campania – Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
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