giovedì 3 febbraio 2011
Certificazione energetica dei condomini
La valutazione della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica degli edifici collettivi , quali ad esempio gli edifici condominiali, dotati impianto termico centralizzato, distingue tra edificio con o senza il sistema di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” nell’Allegato A, al punto 7.5, individua i criteri di calcolo in caso di impianti centralizzati con o senza contabilizzazione.
Per chiarire cosa intenda il legislatore e quali siano le opzioni da adottare ai fini del calcolo termotecnico e della certificazione energetica, in primo luogo occorre distinguere tra:
• la valutazione della prestazione energetica e del fabbisogno di energia primaria (in kWh/anno) che tiene conto delle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’intero edificio o dell’unità immobiliare, e dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento
• l’espressione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2anno)
• l’attribuzione di tale valore nella redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Nel primo caso si deve far riferimento a quanto prevedono le procedure di calcolo delle UNITS 11300 parte 1 e 2, mentre a fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica per una singola unità immobiliare, oppure per l’intero edificio, si deve fare riferimento alla presenza o meno del sistema di contabilizzazione.
Impianti autonomi, impianti centralizzati con o senza contabilizzazione del calore
La procedura di calcolo della prestazione energetica prevede il calcolo del fabbisogno di energia termica utile secondo la UNITS 11300 parte 1, e l’applicazione dei rendimenti dei sottosistemi dell’impianto di riscaldamento (emissione, regolazione, distribuzione e generazione) per determinare l’energia primaria.
Nel caso di edifici collettivi dove le singole unità immobiliari sono dotate, ciascuna, di un impianto autonomo (molto comune negli edifici costruiti dopo l’approvazione della Legge 10/1991) il calcolo del fabbisogno di energia termica utile tiene conto esclusivamente della caratteristiche geometriche della singola unità immobiliari.
Il calcolo dipende dal numero e dalle caratteristiche delle chiusure opache a contatto con l’esterno o verso ambienti non climatizzati, nonché del loro orientamento. Ne consegue che, a seconda del posizionamento dell’unità immobiliare rispetto al resto del condominio (unità al piano terra, a contatto con la copertura o nei piani intermedi), a parità di caratteristiche termofisiche (trasmittanza) degli elementi di chiusura, il fabbisogno di energia termica utile è diverso tra una unità immobiliare e l’altra.
Al fabbisogno di energia termica utile si sommano le dispersioni del sottosistema di emissione, di regolazione, di distribuzione e di generazione, in relazione alle caratteristiche dell’impianto autonomo e del generatore di calore
. Ne consegue che il valore dell’energia primaria, e quindi dell’indice EPi, varia tra una unità immobiliare e l’altra anche in relazione alle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento ed alla presenza (o meno) di generatori con produzione combinata di acqua calda sanitaria.
Nel caso di certificazioni energetiche può accadere che nello stesso condominio, gli appartamenti ricadano in Classi Energetiche diverse.Nel caso di edifici collettivi dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la legislazione distingue due casistiche: con o senza sistema di contabilizzazione.
Tale distinzione è presente nella norma UNITS 11300 parte 2 per il calcolo dell’energia primaria, dato che il calcolo dell’energia primaria tiene conto:
• delle caratteristiche geometriche e termo fisiche dell’intero edificio
• dei rendimenti dei sottosistemi di emissione e regolazione delle singole unità immobiliari
• del rendimento di distribuzione e di generazione per l’intero edificio.
Per quale ragione è necessario distinguere tra impianti centralizzati con e senza sistema di contabilizzazione?
La presenza dei sistemi di contabilizzazione, e relativi ripartitori o contacalorie, consente di attribuire a ciascuna unità immobiliare, lo specifico consumo di energia in relazione all’uso dell’edificio, all’esposizione ed alle caratteristiche geometriche e termo fisiche. Quando non è presente il sistema di contabilizzazione per singola unità immobiliare, i consumi energetici dell’edificio vengono ripartiti tra le singole unità immobiliari, in base ad altri criteri (non termotecnici) quali:
• millesimi di proprietà
• millesimi di riscaldamento
• consumi storici o altri criteri di tipo giuridico e non tecnico.
La certificazione energetica degli edifici è stata introdotto dalla Direttiva 2002/91/CE e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali, al fine di informare ed orientare i detentori,proprietari o acquirenti degli immobili, sulla prestazione energetica e quindi sui possibili costi energetici dell’edificio, durante il suo utilizzo.
La relazione tra “classe energetica” e “costo energetico” è richiamata anche nella nuova Direttiva 2010/31/UE, che sostituisce la Direttiva 2002/91/CE, ed è da recepirsi entro il 2012.Nel caso di un edificio collettivo esistente senza impianto di contabilizzazione del calore i costi energetici, non dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliari, e quindi la valutazione e la classificazione energetica deve riferirsi all’intero edificio.
Viceversa nel caso di un edificio collettivo con impianto di contabilizzazione del calore è possibile conoscere la prestazione energetica della singola unità immobiliare, in base alla quale si dovrà attribuire la prestazione e la classe energetica ed i relativi costi.
Queste le ragioni per le quali è obbligatorio distinguere il calcolo e la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica a seconda della presenza o meno del sistema di contabilizzazione.
La procedura di calcolo della prestazione energetica
Come si è detto la norma UNITS 11300 Parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” non prevede una specifica procedura di calcolo nel caso di impianti centralizzati con contabilizzazione.
La procedura di calcolo consente di determinare, a partire dal fabbisogno di energia termica utile calcolato con la UNITS 11300 parte 1, le perdite di energia dell’impianto in base al rendimento di ciascun sottosistema. I rendimenti del sottosistema di emissione e del sistema di regolazione sono riferiti ad ogni singola zona termica, che nel caso di edifici collettivi, in genere, è la singola unità immobiliare o porzioni di essa.
Il fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr), che coincide con l’energia di output del sottosistema di distribuzione (Qd,out), è dato dalla somma del fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento (Qh,nd), delle perdite del sottosistema di emissione (Ql,e) e di regolazione (Ql,rg), calcolato per ogni singola zona termica al netto dell’energia termica recuperata dall’energia elettrica del sottosistema di emissione. Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile effettiva è dato dalla formula [1]
Qhr = Qh,nd + Ql,e + Ql,rg – Qaux,e,lrh [kWh]
Nel caso di impianti autonomi i rendimenti del sottosistema di distribuzione e di generazione sono attribuiti alla singola unità immobiliare. Il calcolo dell’energia primaria è quindi dato dalla formula [2].
Qp = (Qhr + Ql,d + Ql,gn) ⋅ fp,i+ + Qaux,e ⋅ fp,el [kWh]
dove
Ql,d sono le perdite di energia del sottosistema di distribuzione
Ql,p sono le perdite di energia del sottosistema di generazione
Qh,aux,e sono i fabbisogni di energia elettrica
fp,i è il fattore di conversione del combustibile, pari a 1 nel caso di gas metano
fp,el è il fattore di conversione dell’energia elettrica, pari a 1/0,46 secondo la Delibera AEEG EEN 003/08
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’unità immobiliare è quindi dato dala formula [3].
EPi,UI = Qp,UI/SUUI [kWh/m2anno]
dove SU è la superficie utile dell’unità immobiliare espressa in m2.
Nel caso di impianti centralizzati, con o senza contabilizzazione del calore, il calcolo del fabbisogno di energia primaria totale è dato dalla sommatoria del fabbisogno di energia di termica utile effettiva (Qhr) per ogni unità immobiliare, al quale si applicano le perdite di calore del sottosistema di distribuzione e generazione relativo all’intero edificio, come da formula [4].
Qp,ED = (ΣUI,j Qhr,UI,i + Ql,gn,ED) ⋅⋅ fp,i+ Qaux,e,ED ⋅ fp,el [kWh]
dove con il pedice j si indicano i valori delle singole unità immobiliari j.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’intero edificio è quindi dato dalla formula [5]:
EPi,ED = Qp,ED/ΣUI,jSUUI,j [kWh/m2anno]
dove la superficie utile è data dalla sommatoria delle superficie utili di tutte le unità immobiliare espressa in m2. L’indice calcolato con la formula [5] è riferito all’intero edificio e non consente di distinguere il fabbisogno tra le singole unità immobiliari. Al valore calcolato con la formula [3] e con la formula [5] occorre aggiungere il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), in particolare nel caso di produzione combinata o in centrale termica.
Fonte
giovedì 20 gennaio 2011
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mercoledì 19 gennaio 2011
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lunedì 13 dicembre 2010
Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
12/06/2009 - Dopo oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
LA NORMATIVA REGIONALE In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto). Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.
Provincia di Bolzano - Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia. Leggi tutto
Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010 (leggi tutto), ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (leggi tutto) e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ambito di applicazione e sull’accreditamento dei certificatori (leggi tutto), aprendo ai certificatori di altre Regioni (leggi tutto).
Regione Piemonte – Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione (leggi tutto), integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici (leggi tutto).
Regione Liguria – Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia (leggi tutto); successivamente è stato definito un sistema di certificazione (leggi tutto) e recentemente tutta la normativa è stata riordinata (leggi tutto).
Regione Emilia Romagna – Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia (leggi tutto), sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008 (leggi tutto).
Regione Marche – Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile (leggi tutto). Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale (leggi tutto).
Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici (leggi tutto).
Regione Valle D’Aosta – Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio (leggi tutto).
Regione Puglia – “Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’accreditamento dei certificatori (leggi tutto)
Regione Basilicata – La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (leggi tutto).
Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali (leggi tutto). Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità (leggi tutto).
Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna (leggi tutto).
Provincia di Trento – La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili (leggi tutto).
Regione Campania – Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
(riproduzione riservata)
Fonte
LA NORMATIVA REGIONALE In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto). Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.
Provincia di Bolzano - Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia. Leggi tutto
Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010 (leggi tutto), ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (leggi tutto) e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ambito di applicazione e sull’accreditamento dei certificatori (leggi tutto), aprendo ai certificatori di altre Regioni (leggi tutto).
Regione Piemonte – Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione (leggi tutto), integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici (leggi tutto).
Regione Liguria – Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia (leggi tutto); successivamente è stato definito un sistema di certificazione (leggi tutto) e recentemente tutta la normativa è stata riordinata (leggi tutto).
Regione Emilia Romagna – Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia (leggi tutto), sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008 (leggi tutto).
Regione Marche – Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile (leggi tutto). Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale (leggi tutto).
Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici (leggi tutto).
Regione Valle D’Aosta – Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio (leggi tutto).
Regione Puglia – “Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’accreditamento dei certificatori (leggi tutto)
Regione Basilicata – La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (leggi tutto).
Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali (leggi tutto). Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità (leggi tutto).
Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna (leggi tutto).
Provincia di Trento – La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili (leggi tutto).
Regione Campania – Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
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Fonte
giovedì 11 novembre 2010
Che cosa è la certificazione energetica
Le Direttive Europee 2002/91/CE e 2006/32/CE sono direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica degli edifici.
La 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) ha i seguenti obiettivi:
Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Redazione dell'Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare
Si definisce Attestato di Certificazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna ecc.) si applicano le disposizioni regionali.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di una unità immobiliare. La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici. La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare. A seguito della Diagnosi Energetica viene rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica.
Fonte
La 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) ha i seguenti obiettivi:
- diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010
- ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep
- ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate
- introdurre nuovi standard progettuali.
- D.lgs. 192/05, in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE"
- D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
- DPR 59/09, in vigore dal 25/06/09
- DPR 158/09 (linee guida nazionali)
Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici
- Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
- Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.
- La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione.
- L’acquirente deve poter valutare se gli conviene spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
- Anche i produttori ed i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.
- I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
- per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
- per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Redazione dell'Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare
Si definisce Attestato di Certificazione Energetica il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna ecc.) si applicano le disposizioni regionali.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di una unità immobiliare. La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici. La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare. A seguito della Diagnosi Energetica viene rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica.
Fonte
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